Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 3
(Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale)
1. I criteri di riferimento a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, da applicarsi in relazione alla tipologia dell'intervento, anche ai fini del ricorso allo strumento più idoneo tra gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono, almeno, i seguenti:
a) di carattere programmatico, quale il contributo della proposta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
b) di carattere progettuale, quale la rilevanza della proposta rispetto al contesto locale e sovralocale;
c) di carattere territoriale, quale il contributo della proposta al conseguimento di rilevanti interessi pubblici a valenza territoriale, quali la rigenerazione urbana, nonché il miglioramento, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio;
d) di carattere ambientale, quali le azioni e gli interventi qualificanti la proposta ai fini della tutela e della valorizzazione ambientale;
e) di carattere sociale, quale il miglioramento e l'integrazione del tessuto sociale;
f) di sostenibilità economica, finanziaria e gestionale, quale la presenza di risorse che consentono di assicurare la sostenibilità nel tempo dell'investimento;
g) di carattere occupazionale, quali le prospettive di impatto in termini di crescita occupazionale e di nuova imprenditoria;
h) di complessità procedurale, quale il numero di procedimenti che potrebbero essere semplificati o coordinati mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in base al Programma regionale di sviluppo e ai suoi aggiornamenti annuali previsti nel Documento di economia e finanza regionale, tenendo conto anche di quanto disposto al comma 4:
a) sono specificati e, se del caso, integrati gli elementi di dettaglio dei criteri elencati al comma 1;
b) sono individuati appositi indicatori, rispetto a ciascuno dei criteri di cui alla lettera a), a supporto della valutazione da effettuare sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui al comma 1.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell’interesse regionale all’adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.(1)
4. In caso di concorso regionale di natura meramente finanziaria alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, la Regione applica, in via prioritaria, la disciplina prevista dalle specifiche leggi regionali di settore anche per le condizioni di accesso alle relative disponibilità finanziarie.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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