Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 4
(Norme applicative comuni)
1. La promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), spetta esclusivamente alla Regione.
2. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con gli assessori regionali competenti, propone alla Giunta regionale la promozione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c).
3. Il Presidente della Regione procede, con le stesse modalità di cui al comma 2, ai fini dell'adesione regionale alle proposte di accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), promosse da altre amministrazioni ovvero nei casi in cui l'iniziativa dell'accordo non compete alla Regione.
4. Contestualmente all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all’adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all’articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all’accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.(2)
5. Al fine di concordare la sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), l'amministrazione che promuove l'accordo costituisce e presiede un apposito comitato, denominato comitato per l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il comitato per l'accordo si avvale di una segreteria tecnica.
6. A seguito dell'approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), il monitoraggio della relativa attuazione e conclusione spetta a un apposito collegio di vigilanza, presieduto dall'amministrazione che ha promosso l'accordo, composto dai rappresentanti di tutti gli enti o anche soggetti sottoscrittori. Per l'esercizio delle funzioni e attività di competenza, il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica.
7. Il regolamento di cui all'articolo 13 specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali e della segreteria tecnica di cui ai commi 5 e 6, nonché quelle di eventuali ulteriori organismi di supporto alla definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1.
8. Gli atti di approvazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sul BURL e, ove ne ricorrano le condizioni, sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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