Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 7
(Accordo di programma)
1. L'accordo di programma (AdP) di interesse regionale assicura il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dai piani e programmi di cui all'articolo 1, comma 1, o che concorrono alla loro attuazione.
2. Il testo dell'AdP sottoscritto contiene, almeno:
a) gli obiettivi generali dell'AdP, il piano degli interventi e delle opere, l'ambito territoriale interessato, con indicazione dell'area oggetto dell'intervento;
b) l'indicazione, nel rispetto della normativa vigente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e dell'avvenuto svolgimento delle relative procedure valutative, in caso di accordo comportante variante urbanistico-territoriale;
c) il cronoprogramma per l'attuazione degli interventi e delle opere;
d) il piano economico-finanziario, la relativa copertura finanziaria, la ripartizione degli oneri fra tutti i soggetti sottoscrittori e la stima dei costi di gestione;
e) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
f) le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'AdP;
g) gli adempimenti e le responsabilità in capo ai sottoscrittori e le eventuali garanzie;
h) gli effetti derivanti dagli eventuali inadempimenti, al cui accertamento segue, ove ne ricorrano i presupposti, la diffida ad attuare quanto concordato entro un termine prefissato, decorso il quale l'AdP può prevedere interventi anche sostitutivi, con oneri a carico dell'ente responsabile del protratto inadempimento;
i) l'istituzione di un collegio di vigilanza, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'AdP, con previsione di verifiche periodiche dello stato di avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma allegato all'AdP e agli eventuali successivi aggiornamenti;
j) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell'AdP.
3. Il procedimento di definizione dell'AdP di interesse regionale è disciplinato, in dettaglio, nel regolamento di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La proposta regionale di promozione dell'AdP, attivata anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL per la presentazione di eventuali osservazioni o proposte da parte di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, ferma restando la disciplina della fase di consultazione in caso di AdP sottoposto a VAS; la stessa procedura è prevista in caso di adesione della Regione alla proposta di AdP promossa su iniziativa di altro ente interessato.
4. Prima della sottoscrizione, la Giunta regionale approva i contenuti dell'ipotesi di AdP raggiunto con i soggetti e gli enti interessati. L'AdP è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti che hanno partecipato alla sua definizione, previa acquisizione del relativo, unanime consenso.(5)
5. Ove promosso dalla Regione, l'AdP è approvato con decreto del Presidente della Regione; è, parimenti, formalizzato con decreto del Presidente della Regione l'AdP di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 267/2000, ove adottato dalla stessa Regione. In caso di adesione regionale, l'AdP è approvato con atto dell'amministrazione che ne ha promosso la definizione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. Spetta alla Regione approvare gli AdP di interesse regionale che comportano variazione del piano di governo del territorio (PGT), anche se promossi da altro ente, previa ratifica, da parte del consiglio comunale interessato, effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
7. Qualora l'AdP comporti variante agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica effettuata ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del d.lgs. 267/2000.
8. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM) è resa dalla provincia interessata o dalla Città metropolitana di Milano, anche ai fini della relativa sottoscrizione dell'AdP, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 13.
9. Qualora l'AdP comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato, contestualmente, nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, a un'unica procedura di VAS.
10. L'AdP può comportare varianti anche a piani territoriali o di settore regionali. Ove di competenza del Consiglio regionale, i piani di cui al presente comma sono modificati mediante l'AdP, previa approvazione delle relative varianti da parte dello stesso Consiglio regionale.
11. L'atto di approvazione dell'AdP è pubblicato sul BURL ai fini della relativa efficacia e, ove ne ricorrano i presupposti, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali, conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e del presente articolo.
12. Qualora comporti variante urbanistico-territoriale, l'AdP è pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
13. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell'AdP sono considerate sostanziali, ai fini della presente legge, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) incidono sulle caratteristiche tipologiche e di impostazione dell'intervento;
b) accrescono il dimensionamento globale degli insediamenti;
c) diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale;
d) variano i soggetti sottoscrittori dell'AdP o intervengono nuovi soggetti;
e) modificano gli impegni, anche di carattere finanziario nei casi di cui al comma 13 bis, previsti nell'AdP;(6)
f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM;(7)
f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;(8)
g) incidono su clausole dell'AdP espressamente dichiarate come sostanziali dall'AdP stesso e in tutti gli altri casi espressamente indicati nel singolo AdP.
13 bis. Si considerano modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari, ai sensi della lettera e) del comma 13, le modifiche che richiedono, a carico delle amministrazioni coinvolte, ulteriori impegni finanziari:(9)
a) superiori al 10 per cento dell’importo complessivo dell’intervento, qualora tale importo sia inferiore a 10 milioni di euro;
b che superano il valore assoluto del milione di euro, qualora l’importo complessivo dell’intervento sia pari o superiore a 10 milioni di euro.
14. Il collegio di vigilanza valuta, all'unanimità, le modifiche di cui al comma 13, anche ai fini dell'individuazione della procedura da applicare per l'approvazione dell'atto integrativo all'AdP, secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Le modifiche determinanti variante urbanistica comportano in ogni caso l'avvio della promozione dell'atto integrativo all'AdP secondo quanto previsto ai sensi della presente legge. Le modifiche all'AdP diverse da quelle di cui al comma 13 sono autorizzate dal collegio di vigilanza a maggioranza dei componenti. Le modifiche planivolumetriche ad accordi comportanti pianificazione attuativa, che non incidono sugli aspetti di cui al comma 13, sono assunte dal comune interessato in sede di rilascio del titolo abilitativo e comunicate successivamente al collegio.
15. Qualora le modifiche all'AdP comportino la rivisitazione dell'intero contenuto dell'AdP o delle finalità per le quali è stato promosso, si applica quanto previsto al comma 17, con possibilità di promuovere un nuovo AdP ai sensi dalla presente legge.
16. L'AdP si conclude con una relazione finale, approvata con voto unanime dal collegio di vigilanza, che dà atto delle risorse utilizzate e del verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) conseguimento di tutti gli obiettivi dell'AdP entro il termine finale previsto nel cronoprogramma allegato all'AdP o nei suoi successivi aggiornamenti;
b) eventuali scostamenti, opportunamente motivati, che consentono di considerare comunque raggiunte le finalità generali dell'AdP entro il termine di cui alla lettera a);
c) raggiungimento almeno degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici entro il termine di cui alla lettera a).
17. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 16, il collegio di vigilanza, verificata la possibilità di dare comunque attuazione all'AdP, assume, con voto unanime e adeguata motivazione, le determinazioni conseguenti. Laddove il collegio di vigilanza attesti, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, l'impossibilità di attuare l'AdP, ne dichiara la conclusione e l'inefficacia dell'eventuale variante urbanistico-territoriale derivante dall'AdP stesso.
18. In caso di impiego di risorse pubbliche, il collegio di vigilanza ne verifica l'utilizzo e individua, ove ne sussistano i presupposti ai sensi dei commi 16, lettere b) e c), e 17, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'AdP per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.
19. Della conclusione dell'AdP, accertata ai sensi dei commi 16 e 17, è resa informativa alla Giunta regionale.
20. Le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, possono essere perseguite anche mediante l'AdP di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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