Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 8
(Accordo locale semplificato)
1. L'accordo locale semplificato (ALS), previsto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è finalizzato alla realizzazione di interventi e opere di valenza locale che concorrono all'attuazione delle politiche regionali previste nei piani e programmi di cui all'articolo 1, previa positiva valutazione, da parte della Regione, della sussistenza dell'interesse regionale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'accordo comporti variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, ai fini della partecipazione all'AdP da parte della Regione.
3. Le amministrazioni locali, quando ricorrono le condizioni previste al comma 1, possono proporre alla Regione, in luogo della partecipazione all'AdP di cui all'articolo 7, l'adesione all'ALS mediante la presentazione della relativa proposta di ALS, redatta sulla base dello schema di cui al comma 8, lettera b) e previa condivisione tecnica dei contenuti. A seguito della condivisione dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali procedono alla promozione dell’accordo e alla contestuale approvazione dell’ipotesi di ALS. L'adesione all'ALS comporta, per la Regione, l'assenso sui contenuti della proposta di ALS concordati con le amministrazioni locali interessate.(15)
3 bis. Gli atti integrativi all’ALS, ove necessari per le modifiche di cui al comma 7, sono approvati secondo la procedura di cui al comma 3.(16)
4. L'ALS, sottoscritto dalle amministrazioni interessate, contiene almeno:
a) gli obiettivi e le finalità dell'ALS, nonché la loro coerenza con quelli di cui al comma 1;
b) l'individuazione dell'intervento e dell'ambito territoriale interessato;
c) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato;
d) il piano economico-finanziario dell'intervento e la relativa copertura finanziaria, l'entità dell'eventuale cofinanziamento richiesto e la stima dei costi di gestione;
e) il cronoprogramma di attuazione;
f) gli impegni delle parti;
g) le modalità di attuazione dell'ALS e del relativo monitoraggio;
h) l'istituzione di un collegio di vigilanza, da convocare nei casi di cui ai commi 6 e 7;
i) le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie in fase di attuazione dell'ALS.
i bis) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell’erogazione dell’eventuale cofinanziamento regionale.(17)
5. L'ALS si conclude con una relazione finale, approvata dagli enti sottoscrittori, su proposta dell'amministrazione locale che ha promosso l'ALS, che dà atto della conclusione dei lavori.
6. Qualora, per sopravvenuti motivi, le opere previste non vengano realizzate o siano realizzate solo in parte, l'amministrazione locale promotrice, anche su richiesta di una delle altre amministrazioni sottoscrittrici, invia alle parti una relazione tecnica esplicativa delle ragioni che ne hanno impedito la realizzazione e si procede ai sensi dell'articolo 7, commi 17 e 18.
7. In caso di modifiche all'ALS, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 13, 13 bis, 14 e 15.(18)
8. Con la deliberazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale definisce:
a) le condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione dell'ALS per gli interventi e le opere di valenza locale di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1) dimensione territoriale dell'intervento;
2) numero di soggetti pubblici coinvolti;
3) impatto finanziario complessivo;
4) complessità del procedimento;
5) presenza o meno di soggetti privati;
b) lo schema di ALS.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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