Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 9
(Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata)
1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici all'elaborazione e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'erogazione di contributi o può realizzare gli stessi direttamente ovvero tramite gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007).
2. Per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 la Regione può contribuire alla realizzazione degli investimenti o al conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'ammontare del cofinanziamento regionale, di norma, è individuato nell'atto di promozione o adesione all'accordo sulla base del costo complessivo degli interventi oggetto di programmazione negoziata.
3. La Regione può, altresì, concedere agevolazioni costituite da contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e garanzie. Tali contributi non sono cumulabili con quelli di cui al comma 2 e con eventuali altre agevolazioni concesse, a qualsiasi titolo, da provvedimenti regionali, e, ove prescritto il divieto di cumulo, da provvedimenti nazionali o dell'Unione europea, relativamente alle stesse opere o interventi. A fronte dei contributi può essere richiesta la prestazione di adeguate garanzie.
4. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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