Legge Regionale 29 novembre 2019 , n. 19

Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale

(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19

Art. 12
(Sistema informativo regionale della programmazione negoziata)
1. Al fine di supportare le scelte programmatorie regionali e assicurare la gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione, monitoraggio e controllo degli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione si avvale di un apposito sistema informativo che garantisce:
a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative alle opere, agli interventi o ai programmi di intervento oggetto di programmazione negoziata di interesse regionale;
b) l'integrazione e l'inserimento delle informazioni di cui alla lettera a) all'interno del patrimonio informativo del SIT di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005;
c) la progressiva integrazione con le banche dati della programmazione regionale e con quelle relative alle valutazioni ambientali di competenza regionale;
d) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie alla predisposizione, da parte della Giunta regionale, della relazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. La Giunta regionale cura l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo di cui al comma 1 con la collaborazione degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti procedurali, fisici, economici, finanziari e di risultato delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento programmati o in corso di attuazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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