Legge Regionale
29 novembre 2019
, n. 19
Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale
(BURL n. 49, suppl. del 03 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-29;19
Art. 14
(Abrogazioni, norme transitorie e finali)
1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3:
b) il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 'Programmazione negoziata regionale');(22)
c) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo).(23)
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 8, comma 8, e il regolamento di cui all'articolo 13 sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La legge ed il regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 o a quella di efficacia della deliberazione di cui al comma 2, se successiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti normativi abrogati di cui al comma 1, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.(24)
4. Le disposizioni della presente legge si applicano agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, promossi dalla Regione o con adesione regionale dalla data di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7.
4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì: (25)
a) agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l’applicazione a tali accordi della procedura per l’approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all’articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;
b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della l.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell’eventuale approvazione dell’accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis, lettera a), si applicano anche agli strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 5 della l.r. 2/2003, approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di semplificazione 2022", in relazione alle relative fasi di attuazione, ivi comprese eventuali modifiche, e conclusione.(26)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 3, commi 1, 2 e 3, 8, comma 8, e 13 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per gli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non ancora approvati prima della data di cui al comma 3, la relativa approvazione deve essere effettuata entro e non oltre due anni da tale data. Decorso il termine di cui al precedente periodo, non è più consentita l'approvazione dell'accordo, salva motivata proroga del termine, stabilita dal comitato per l'accordo o dalla conferenza tra i rappresentanti di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000, in base alla complessità degli interventi.
7. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori per la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 2/2003 non siano stati conclusi nel rispetto del termine finale previsto nel cronoprogramma complessivo e nei suoi successivi aggiornamenti, il collegio di vigilanza, salva motivata proroga, assunta con voto unanime, derivante dalla complessità degli interventi, procede, a maggioranza dei componenti, alla chiusura dell'accordo, con conseguente cessazione degli effetti derivanti dall'accordo stesso. Laddove l’accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell’accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche. In caso di cessazione degli effetti di variante urbanistica, l'amministrazione competente procede alla nuova pianificazione dell'area, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo 10.(27)
8. I rinvii agli accordi di programma o agli altri strumenti di programmazione negoziata regionale previsti ai sensi delle leggi regionali di settore si intendono riferiti, ove compatibili, agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. E' comunque fatta salva la specifica disciplina degli accordi di programma prevista dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione dei programmi integrati di intervento che comportano variante agli strumenti urbanistici e aventi rilevanza regionale.
NOTE:
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 1) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia