Legge Regionale
10 dicembre 2019
, n. 21
Seconda legge di semplificazione 2019
(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21
Art. 4
(Modifiche agli articoli 23, 25 e 43 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017 e al r.r. 11/2019)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 23 le parole 'presi in carico dai servizi sociali comunali,' sono soppresse;
c) alla fine del comma 3 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti periodi:
'In caso di assegnazione dell'unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono inseriti in programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali. In caso di mancata adesione o partecipazione, da parte dei nuclei familiari, ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale, l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e di ogni ulteriore forma di sostegno pubblico relativo al servizio abitativo pubblico assegnato cessano';
d) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 25 le parole 'ferma restando la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali per le misure di assistenza che si rendono necessarie,' sono soppresse;
e) dopo il comma 11 bis dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'11 ter. A far data dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. A tal fine, i riferimenti temporali relativi al reddito e al patrimonio per la valutazione della condizione economica misurata in base all'ISEE/ERP sono quelli presi a riferimento per la determinazione dell'ISEE di cui alla normativa statale vigente in materia. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 non hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, l'adempimento si intende assolto con l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio utilizzando i redditi e il patrimonio dell'anno 2018, l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020 si intende assolto.'.
2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso' sono soppresse;
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 11/2019 (Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016)(6), è aggiunto il seguente:
'1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.'.
4. Le modifiche agli articoli 23 e 25 della l.r. 16/2016 e agli articoli 7 e 13 del r.r. 4/2017 si applicano anche agli avvisi pubblici per l'assegnazione delle unità abitative pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non è ancora scaduto il termine di presentazione delle domande.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia