Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 21

Seconda legge di semplificazione 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21

Art. 4
(Modifiche agli articoli 23, 25 e 43 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017 e al r.r. 11/2019)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 è abrogato;
b) al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 23 le parole 'presi in carico dai servizi sociali comunali,' sono soppresse;
c) alla fine del comma 3 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti periodi:
'In caso di assegnazione dell'unità abitativa, i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono inseriti in programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale, definiti dai servizi sociali comunali. In caso di mancata adesione o partecipazione, da parte dei nuclei familiari, ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale, l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e di ogni ulteriore forma di sostegno pubblico relativo al servizio abitativo pubblico assegnato cessano';
d) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 25 le parole 'ferma restando la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali per le misure di assistenza che si rendono necessarie,' sono soppresse;
e) dopo il comma 11 bis dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'11 ter. A far data dal 1° gennaio 2020 gli enti proprietari e gli enti gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio delle unità abitative entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. A tal fine, i riferimenti temporali relativi al reddito e al patrimonio per la valutazione della condizione economica misurata in base all'ISEE/ERP sono quelli presi a riferimento per la determinazione dell'ISEE di cui alla normativa statale vigente in materia. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 non hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, l'adempimento si intende assolto con l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020. Per gli enti proprietari e gli enti gestori che nell'anno 2019 hanno provveduto all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio utilizzando i redditi e il patrimonio dell'anno 2018, l'aggiornamento da effettuare entro il 30 aprile 2020 si intende assolto.'.
2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;
b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'e per i quali i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso' sono soppresse;
c) il comma 2 dell'articolo 13 è abrogato;
d) al comma 1 dell'articolo 26 la parola 'almeno' è soppressa.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 11/2019 (Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016)(6), è aggiunto il seguente:
'1 bis. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.'.
4. Le modifiche agli articoli 23 e 25 della l.r. 16/2016 e agli articoli 7 e 13 del r.r. 4/2017 si applicano anche agli avvisi pubblici per l'assegnazione delle unità abitative pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non è ancora scaduto il termine di presentazione delle domande.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 10 ottobre 2019, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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