Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 21

Seconda legge di semplificazione 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21

Art. 6
(Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della l.r. 33/2015)
1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.';
b) al comma 4 dell'articolo 8 le parole 'per le opere e gli edifici strategici o rilevanti' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti';
c) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;
d) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 12 ottobre 2015, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 4, della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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