Legge Regionale
10 dicembre 2019
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019
(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22
Art. 4
(Modifiche agli articoli 7, 8, 10, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 48 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole 'contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti' sono inserite le seguenti: ', oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi';
b) al comma 3 dell'articolo 8 le parole ', ai quali compete la validazione dei censimenti.', sono sostituite dalle seguenti: '; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC.';
c) al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole 'della fauna selvatica.' è aggiunto il seguente periodo: 'I dati relativi agli inanellamenti svolti vengono trasmessi annualmente a Regione Lombardia.';
d) al comma 2 dell'articolo 22 dopo le parole 'l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.' è aggiunto il seguente periodo: 'E' compito del cacciatore annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante.';
e) al comma 5 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti';
f) al comma 5 dell'articolo 27 dopo le parole 'fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe.' sono inserite le seguenti: 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino';
g) al comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.';
h) al comma 8 dell'articolo 30 dopo le parole 'Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille.';
i) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.';
j) dopo il comma 8 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'8 bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell'ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo.' ;
k) alla fine del comma 2.1 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente periodo:
'L'autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall'ATC entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell'ordine di arrivo delle richieste.';
m) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 la parola 'stesse' è soppressa e la parola 'autorizzati' è sostituita dalla seguente: 'abilitati';
n) al comma 5 dell'articolo 41 la parola 'stesse' è soppressa, la parola 'da' è sostituita dalla seguente: 'di' e le parole 'autorizzati dagli stessi enti' sono sostituite dalle seguenti: 'abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio';
o) dopo il comma 5 dell'articolo 41 è inserito il seguente:
5 bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015).';
p) al comma 2 dell'articolo 42 le parole 'nei territori e negli istituti di cui all'articolo 14, comma 3,' sono sostituite dalle seguenti: 'negli istituti di cui all'articolo 14, commi 1 e 3,';
q) dopo la lettera gg bis) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia