Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 5
(Modifiche agli articoli 24 ter, 43, 75 bis, 75 ter, 90, 92, 151 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 24 ter sono inseriti i seguenti commi:
'2 bis. Al fine di dare maggiore attuazione sul territorio regionale agli indirizzi e agli interventi declinati nelle linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio di cui al comma 2, Regione Lombardia, sentite le comunità montane territorialmente interessate, individua i requisiti minimi per la costituzione, nelle forme previste dalle norme vigenti, dei consorzi d'alpeggio tra i proprietari privati che, fatto salvo il possesso degli specifici requisiti previsti da ciascun bando, possono essere ricompresi tra i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali.'
2 ter. Regione Lombardia promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe.';
b) dopo il comma 8 ter dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'8 quater. La trasformazione del bosco a seguito di operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall'obbligo di compensazione.';
c) il comma 3 dell'articolo 75 bis è abrogato;
d) la rubrica dell'articolo 75 ter è sostituita dalla seguente: 'Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 75 ter sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio oltre i limiti di fatturato di cui all'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001, per superfici superiori ai limiti di cui al comma 1 o anche avente ad oggetto categorie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 2 è soggetto all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 114/1998.
3 ter. L'inosservanza delle disposizioni di maggior dettaglio di cui al comma 3, primo periodo, nonché l'inosservanza delle soglie massime di cui al comma 3, secondo periodo, comportano l'applicazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 5.000.
3 quater. Le sanzioni di cui al comma 3 ter sono applicate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con relativo introito dei proventi.';
f) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 90 le parole 'entro sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro ventiquattro mesi', e le parole 'entro i successivi centoventi giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro i successivi centottanta giorni';
g) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:
'La proroga dell'incarico o la sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino a un massimo di quarantotto mesi, in relazione alla complessità degli adempimenti derivanti dai compiti stabiliti ai sensi del comma 5 e ai tempi necessari per il relativo assolvimento.';
h) il comma 5 dell'articolo 151 è sostituito dal seguente:
'5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156:
a) è consentita la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta;
b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno e con riguardo alla ricettività massima consentita.';
i) dopo il comma 5 dell'articolo 151 è inserito il seguente:
'5 bis. In ogni caso, il numero delle giornate di cui alla lettera a) del comma 5 sommato alle giornate di cui alla lettera b) dello stesso comma non può essere superiore a venti.'.
2. La disposizione di cui al comma 1, lett. g), si applica anche ai consorzi di bonifica eventualmente commissariati, ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 31/2008, alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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