Legge Regionale
10 dicembre 2019
, n. 22
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019
(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22
Art. 7
(Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)
1. All'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, le parole 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni' sono sostituite dalle seguenti: 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia