Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 11
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 33/2009 e norma transitoria. Modifica alla l.r. 30/2006)
1. All'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.';
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;
b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e del Ministero della Salute;
c) dirige l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
e) gestisce il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
f) assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
g) garantisce, in collaborazione con le ATS, l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l’erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell’ambito dell’attuazione della programmazione regionale;
h) assicura attività scientifiche e di ricerca valorizzando l’esperienza dell’emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell’attività formativa.”;
c) alla lettera a) del comma 4 la parola: 'quinquennale'è sostituita dalle seguenti: 'non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.';
d) la parola 'Azienda' ovunque ricorra nel testo dell'articolo, compresa la rubrica, è sostituita dalla seguente: 'Agenzia '.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale assume le determinazioni conseguenti all'istituzione dell'Agenzia, regolando contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, al rinnovo degli organi e al subentro nei rapporti giuridici, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.
3. Alla Sezione II dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)) - collegato 2007 è apportata la seguente modifica:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
'a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU).'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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