Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020
(BURL n. 53 del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;23
Art. 5
(Avanzo accantonato)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) per l'anno 2019 la dotazione finanziaria della missione 20 'Fondi ed accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2019 - 2021 è ridotta rispettivamente di euro 180.176.298,38 e di euro 11.331.801,27; contestualmente è ridotto di pari importo, in entrata, la voce utilizzo del risultato di amministrazione. L'importo complessivo di euro 191.508.099,65 ritorna accantonato nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018.
2. Le variazioni apportate al bilancio regionale 2019-2021 adottate con il decreto dirigenziale 6059 del 30 aprile 2019 si intendono recepite ai sensi dell'articolo l, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia