Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 4
(Modifiche all’art. 44 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, limitatamente a un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso, a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2.000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio o alimentazione combinata. L'esenzione è riconosciuta a coloro i quali, sulla base dei pubblici registri, risultino tra i soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, limitatamente ai veicoli individuati dall'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché dall'articolo 42, commi 5 e 6.';
b) il comma 9 bis dell'articolo 44 è abrogato;
c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole 'e nell'anno 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2019 e nell'anno 2020' e le parole 'nei medesimi anni 2018 e 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020.';
d) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole 'nell'anno 2018 e nell'anno 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018, 2019 e 2020'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2020 in euro 1.539.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per i successivi esercizi 2021 e 2022 la minore entrata, stimata pari a euro 1.539.000,00, è compensata dalla maggiore entrata, stimata in ugual misura, derivante dall'allargamento della base imponibile generato dall'applicazione della misura nelle annualità precedenti.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2020 sono annualmente aggiornati, con legge di approvazione del bilancio, i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 2 e gli eventuali scostamenti delle minori entrate rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
4. Per l'erogazione del contributo di rottamazione nell'anno 2020 è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 219.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2020-2022 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022' recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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