Legge Regionale
30 dicembre 2019
, n. 24
Legge di stabilità 2020 - 2022
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24
Art. 7
(Inserimento dell’art. 77 bis nella l.r. 10/2003 e norma finanziaria)
1. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi)(3)è inserito il seguente:
'Art. 77 bis
(Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a valere per il triennio 2020-2022, l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.'.
(Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a valere per il triennio 2020-2022, l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia