a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), scadute o in scadenza ovvero al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia;
2. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la facoltà o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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