1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese, da ratificare con legge regionale ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), con la Regione o Provincia Autonoma confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.(6)
3. Ferme restando le funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, è fatta salva l'applicazione della disciplina prevista agli articoli 5, comma 4, lettera b), e 9, commi 1 e 6, primo periodo, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).
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