1. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico avviene nel rispetto, in particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
2. Le concessioni possono essere assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 12, secondo le seguenti modalità:
a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
3. In via ordinaria, la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b) o anche c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 11, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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