Art. 13
1. Il bando, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'
articolo 11, comma 3:
a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;
b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'
articolo 7, comma 3;
c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'
articolo 15;
g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'
articolo 16;
h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 17;
i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'
articolo 18;
j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
k) specifica, ai sensi dell'
articolo 12, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'
articolo 20;
m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'
articolo 19;
r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'
articolo 10, comma 1;
t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'
articolo 22, comma 1.