1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:(14)
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.
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