Art. 23
(Disposizioni transitorie finali)
1. I concessionari ai quali è stata consentita, ai sensi dell'
articolo 53 bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione, proseguono tale esercizio fino al termine definito dalla Regione in applicazione dell'
articolo 3, comma 12.
2. Per le grandi derivazioni idroelettriche di cui al
comma 1, sono confermate le modalità e le condizioni per la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti stabiliti, a carico del concessionario uscente, ai sensi dell'
articolo 53 bis della l.r. 26/2003.
4. I procedimenti amministrativi relativi a istanze di concessioni di nuove grandi derivazioni a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato la fase di pubblicazione concorrenziale di cui all'
articolo 7, comma 4, del r.d. 1775/1933, sono conclusi dagli uffici competenti in base alle procedure previste dallo stesso r.d. e dalla relativa normativa regionale di riferimento.
5. Le modalità e le procedure per il rilascio di concessioni di nuove grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nonché di autorizzazioni di variazioni sostanziali alle concessioni esistenti, restano disciplinate dalla vigente normativa regionale, da adeguare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, della normativa statale di riferimento e dei principi di cui all'
articolo 7, comma 1, della presente legge.
6. Il regolamento di cui agli articoli
3, comma 13,
6, comma 3,
8, comma 6, e 10, comma 1, è approvato dalla Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Giunta regionale determina la percentuale del ricavo di cui all'
articolo 20, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al precedente periodo si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.
8. Con cadenza biennale dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione recante i dati tecnici ed economici e le informazioni sull'andamento di ciascuna concessione di grande derivazione idroelettrica e sull'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni di concessione.
9. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nella concessione, la corretta gestione e conduzione degli impianti delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, la Giunta regionale istituisce una commissione tecnica, integrata da tecnici indicati dagli enti territoriali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all'esercizio della concessione, che concorre alla predisposizione della relazione di cui al
comma 8. La commissione, costituita senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni.