1. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, nonché gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, sono iscritti al titolo 3) 'Entrate extratributarie' tipologia - 0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo dei suddetti introiti.
2. Degli introiti di cui al comma 1, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuate ai sensi della presente legge, la quota di cui all'articolo 20, comma 13, è destinata con legge di approvazione annuale del bilancio alle missioni 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' e 17 'Energie e diversificazione da fonti energetiche' - programma 01 'Fonti energetiche', Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
3. Quota degli introiti di cui al comma 1è destinata, con legge di approvazione annuale del bilancio, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche', Titoli 1 e 2 del bilancio per il trasferimento, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, ai sensi dell'articolo 20, comma 10.
3 bis. A decorrere dall’anno 2024 e fino al 2029 compreso, le risorse derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 20, destinate al trasferimento di cui al comma 3 del presente articolo, sono destinate, nella misura e con le finalità di cui al comma 13 bis dell’articolo 20, alla missione 9 ‘Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente’, programma 06 ‘Tutela e valorizzazione delle risorse idriche’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2029.(20)
4. All'eventuale conferimento della propria quota di capitale alla o alle società di cui all'articolo 8, comma 1, si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio.
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