Legge Regionale
4 maggio 2020
, n. 9
Interventi per la ripresa economica
(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-04;9
Art. 1
(Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale)
1. Al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.530.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.(1)
2. Per la copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il ricorso all’indebitamento per complessivi euro 3.530.000.000,00, rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023; a tal fine la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 ‘Accensione Prestiti’ - Tipologia 0300 ‘Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine’ dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2020-2023 è incrementata di euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.317.000.000,00 nel 2021, euro 830.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023.(2)
3. Le risorse di cui al comma 1, pari a euro 400.000.000,00, sono destinate agli enti locali e a tal fine sono allocate rispettivamente per euro 83.000.000,00 nel 2020 ed euro 317.000.000,00 nel 2021 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3 bis. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denominato “Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali” e conferito in gestione a Finlombarda S.p.A.. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.(3)
4. La somma di cui al comma 3 complessivamente assegnata agli enti locali è destinata per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle province e alla Città metropolitana per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade e all'edilizia scolastica. Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse alle province e alla Città metropolitana.
4 bis. Alle province lombarde e alla Città metropolitana di Milano sono altresì assegnate risorse per l’esercizio finanziario 2021 pari a euro 5.000.000,00 dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui al comma 10, per l’acquisto delle dotazioni informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere gli istituti scolastici di competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana direttamente o attraverso il trasferimento agli istituti scolastici del proprio territorio. Con proprio provvedimento la Giunta provvede alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse alle province e alla Città metropolitana.(4)
5. La restante somma di cui al comma 3, pari a euro 348.650.000,00, è destinata ai comuni per euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la realizzazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;(5)
6. Le risorse di cui al comma 5 sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 350.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 500.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 700.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 1.000.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 2.000.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti 4.000.000,00 di euro ciascuno. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 gennaio 2021, pena la decadenza del contributo. I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 31 luglio 2023.(6)
7. Le risorse di cui al comma 3, derivanti da economie di spesa restano nella titolarità dell'ente assegnatario per ulteriori investimenti.
8. Ferma restando la quota assegnata ai comuni ai sensi del comma 6, la somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di comuni e alle Comunità montane che abbiano ricevuto delega dai comuni aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei comuni partecipanti alle Unioni o Comunità, per la realizzazione di interventi nei settori individuati al comma 5.
8 bis. Alle Comunità montane possono altresì essere assegnati contributi, a valere sul fondo ‹Interventi per la ripresa economica› di cui al comma 10, per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al presente comma.(8)
9. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 5, lettera b), possono fare ricorso, nel rispetto della disciplina statale di riferimento, ai finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili) a integrazione del contributo regionale; la Giunta regionale può supportare, ove richiesta e senza oneri per il bilancio regionale, i comuni nel fruire dei servizi di assistenza territoriale del Gestore dei Servizi Energetici per gli enti locali.
10. La somma restante delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 3.130.000.000,00, è destinata al sostegno degli investimenti regionali. La somma di euro 3.000.000.000,00 confluisce, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, nell’apposito fondo “Interventi per la ripresa economica” che Regione istituisce alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 e successivi. La somma di euro 130.000.000,00 è stanziata per l'anno 2022 rispettivamente per euro 14.766.632,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per euro 10.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente', programma 1 'Difesa del Suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'; per euro 10.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e l'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile del territorio montano e piccoli comuni'- Titolo 2 'Spese in conto capitale'; per euro 65.394.740,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'; per euro 19.838.628,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 5 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 10.000.000,000 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.(9)
10 bis. Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo ‹Interventi per la ripresa economica› di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). L’interesse regionale a partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente comma, derivante dai finanziamenti disposti ai sensi del precedente periodo, non vincola, in ogni caso, la Regione ad avviare la fase di negoziazione propedeutica alla definizione dei relativi accordi. (10)
10 ter. Il ricorso prioritario alla disciplina di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 19/2019 non si applica alle opere, agli interventi e ai programmi di intervento finanziati dalla Regione ai sensi del comma 10 bis.(10)
11. Le risorse del fondo di cui al comma 10 sono prelevabili con provvedimento di Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati e fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo 'Interventi per la ripresa economica'.
11 bis. Le eventuali risorse aggiuntive confluite nel fondo di cui al comma 10 riservate agli enti locali sono attribuite, sentite UPL e ANCI Lombardia, privilegiando la rotazione degli enti beneficiari sulla base della programmazione e della legislazione di settore per la ottimale gestione delle risorse.(11)
12. Per il ricorso all'indebitamento di cui al comma 2è assicurato il rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché il rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
13. L'indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91' ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
14. L’ammortamento dell’indebitamento di cui al comma 2 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2022 con riferimento all’indebitamento degli anni 2020 e 2021, dal 1° gennaio 2023 con riferimento all’indebitamento dell’anno 2022 e dal 1° gennaio 2024 con riferimento all’indebitamento dell’anno 2023. I relativi oneri annui, calcolati per l’anno 2022 in euro 38.149.427,00 per quanto riguarda la quota interessi e in euro 62.894.243,00 per quanto riguarda la quota capitale, trovano capienza, rispettivamente nel 2022 e per gli anni successivi, negli stanziamenti della missione 50 “Debito Pubblico”, programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” - Titolo l “Spese correnti” per quanto riguarda la quota interessi e al programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” - Titolo 4 “Rimborso prestiti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi. A tali oneri è assicurata la copertura finanziaria con le entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.(12)
15. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è autorizzata a contrarre, in alternativa all'indebitamento di cui al comma 3, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
16. Con successivo atto la Giunta regionale provvede alle occorrenti variazioni di bilancio per garantire il rimborso del prestito obbligazionario di cui al comma 15 mediante l'iscrizione nel bilancio di appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 14.
17. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivante dal ricorso all'indebitamento di cui al comma 2 della presente legge è modificato l'allegato n. 13 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020-2022)(13); è approvato l'allegato 1 alla presente legge 'Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011'.
18. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.(14)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 26 ottobre 2020, n. 21 , dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22 e dall'art. 4, comma 9, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9 e dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 26 ottobre 2020, n. 21 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia