Legge Regionale
4 maggio 2020
, n. 9
Interventi per la ripresa economica
(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-04;9
Art. 2
(Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da COVID-19 e agevolazioni alle imprese nell’accesso al credito)(15)
1. Al fine di concorrere ad assicurare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere concesse agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, fino all'ammontare del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere altresì concesse agevolazioni finanziarie al fine di sostenere le imprese nell’accesso al credito.(16)
2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al primo periodo del comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale che realizzano progetti volti(17):
2 bis. I beneficiari delle agevolazioni di cui al secondo periodo del comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale.(18)
3. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) dispositivi medici: strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19;
b) dispositivi di protezione individuale: dispositivi quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
4. La Giunta regionale, sentita Unioncamere Lombardia, definisce, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, termini, criteri e modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché ulteriori disposizioni per assicurare la gestione delle stesse. Con la medesima deliberazione si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
4 bis. Le risorse destinate al sostegno dell’accesso al credito sono disponibili nell’ambito della misura ‹Credito adesso evolution› in gestione per il tramite di Finlombarda s.p.a.(19)
5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 ‹Sviluppo economico e competitività›, programma 01 ‹Industria, PMI e artigianato›, rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› e per euro 2.000.000,00 al Titolo 1 ‹Spese correnti›, con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 ‹Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo›, programma 03 ‹Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.(20)
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia