Legge Regionale 4 maggio 2020 , n. 9

Interventi per la ripresa economica

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-04;9

Art. 3
(Attribuzione della competenza a irrogare le sanzioni per infrazioni durante l’emergenza da COVID-19 e destinazione delle relative risorse)(21)
1. La competenza a irrogare e introitare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita ai comuni nel cui territorio le stesse violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(22)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di applicazione della sanzione amministrativa per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021’, non è ancora stata emanata l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 689/1981. In tal caso, gli uffici regionali trasmettono entro novanta giorni dall’entrata in vigore della sopracitata legge regionale all’autorità competente, individuata ai sensi del comma 1, la documentazione inerente all’accertamento, nonché eventuali scritti difensivi e documenti, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 689/1981.(23)
3. Gli introiti di cui al Titolo 3 ‘Entrate extratributarie’ - Tipologia 200 ‘Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’ dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022, derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle misure regionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, accertate prima dell’entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali” e per quelle comunque accertate sino a tutto il 31 dicembre 2020, sono destinati per l’anno 2021 alla missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.(24)
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite ai comuni competenti ai sensi del comma 1. (25)
NOTE:
21. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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