Legge Regionale
21 maggio 2020
, n. 11
Legge di semplificazione 2020
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11
Art. 2
(Modifiche agli articoli 3 e 32 della l.r. 1/2012)
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 2 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'2 bis. La valutazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa è effettuata mediante indicatori predeterminati sulla base di obiettivi individuati.';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 32 è inserito il seguente:
'2.1. La Giunta regionale individua specifiche modalità per l'analisi preventiva dei costi e benefici dei bandi regionali, anche tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 2 bis.';
d) il comma 2 bis dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:
b) adotta strumenti informatici per la predisposizione uniforme e omogenea dei bandi regionali, prevedendo modalità di gestione nativa digitale degli stessi bandi, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza delle procedure e di semplificare l'accesso alle informazioni e la presentazione delle domande. Inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione può individuare, senza oneri per la finanza regionale, i soggetti, tra cui associazioni di categoria, patronati e CAAF, abilitati al supporto dei cittadini privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica nelle procedure di partecipazione ai bandi e all'accesso alla piattaforma informatica;
c) assicura il supporto nella presentazione delle domande, anche tramite il coinvolgimento degli Uffici territoriali regionali (UTR), con riferimento ai soggetti privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica;
d) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l'effettuazione;
e) definisce la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire una omogeneità e semplificazione del linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
e) il comma 2 ter dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
'2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi e degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, nonché della valutazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa effettuata ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 3.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia