Legge Regionale
21 maggio 2020
, n. 11
Legge di semplificazione 2020
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11
Art. 5
(Modifiche agli articoli 3, 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2 bis, le parole 'entro il 30 aprile di ogni anno' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo, in relazione all'anno 2020, il differimento di tale termine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).';
b) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 bis le parole 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con Regione Lombardia, sono approvate' sono sostituite dalle seguenti: 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con la Regione e gli adeguamenti statutari necessitati da previsioni di legge a contenuto vincolato sono approvati';
c) al terzo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 22 ter le parole '; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.' sono sostituite dalle seguenti: ': in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità dello stesso parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione, prevale il voto del presidente.'.
2. Le modifiche di cui al comma 1, lett. c), si applicano anche ai rinnovi dei consigli di gestione di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti degli enti gestori interessati si intendono automaticamente adeguati, riguardo alla disciplina della composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1, lett. c).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia