Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 7
(Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 4/2020)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 151, dopo le parole 'per il consumo sul posto' sono inserite le seguenti: 'o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio';
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, dopo le parole 'strutture aziendali' sono inserite le seguenti: 'o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione';
c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, le parole 'è consentita la somministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'sono consentite la preparazione e la somministrazione';
d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 è sostituita dalla seguente:
'b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno oppure, quarantacinque pasti al giorno nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore agricolo, come previsto dal comma 6, di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno con riguardo alla ricettività massima consentita e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;';
e) i commi 5 e 6 dell'articolo 152 sono abrogati;
f) al comma 2 dell'articolo 155, dopo la parola 'ricavati' è inserita la seguente: 'preferibilmente';
g) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156, le parole 'compresi prodotti iscritti nell'elenco dei prodotti tradizionali e' sono soppresse e le parole 'prodotti caratterizzati dai marchi' sono sostituite dalle seguenti: 'prodotti lombardi a marchio';
h) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 156, le parole 'fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica' sono soppresse;
i) dopo il comma 4 dell'articolo 156 è inserito il seguente:
'4.bis Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità 'prodotto di montagna') anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.';
j) al comma 2 dell'articolo 158, le parole 'iscritti nell'elenco di cui all'articolo 152, comma 5' sono soppresse;
k) al comma 3 dell'articolo 162, la parola 'sei' è sostituita dalla seguente: 'due';
l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 163 è soppressa.
2. L'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(9)è abrogato.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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