Legge Regionale
21 maggio 2020
, n. 11
Legge di semplificazione 2020
(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11
Art. 7
(Modifiche agli articoli 151, 152, 155, 156, 158 e 163 della l.r. 31/2008 e abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 4/2020)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 151, dopo le parole 'per il consumo sul posto' sono inserite le seguenti: 'o anche in modalità d'asporto e di consegna a domicilio';
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, dopo le parole 'strutture aziendali' sono inserite le seguenti: 'o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione';
c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 151, le parole 'è consentita la somministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'sono consentite la preparazione e la somministrazione';
d) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 è sostituita dalla seguente:
'b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno oppure, quarantacinque pasti al giorno nel caso di utilizzo dell'abitazione e della cucina dell'imprenditore agricolo, come previsto dal comma 6, di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno con riguardo alla ricettività massima consentita e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie;';
f) al comma 2 dell'articolo 155, dopo la parola 'ricavati' è inserita la seguente: 'preferibilmente';
g) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156, le parole 'compresi prodotti iscritti nell'elenco dei prodotti tradizionali e' sono soppresse e le parole 'prodotti caratterizzati dai marchi' sono sostituite dalle seguenti: 'prodotti lombardi a marchio';
h) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 156, le parole 'fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica' sono soppresse;
i) dopo il comma 4 dell'articolo 156 è inserito il seguente:
'4.bis Per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna come identificate dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, Allegato B, nell'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati possono essere ricompresi i prodotti di montagna di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e al regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, (Regolamento delegato che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità 'prodotto di montagna') anche se non direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde.';
2. L'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(9)è abrogato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia