Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 8
1. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(10)è sostituito dal seguente:
'2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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