Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 12

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;12

Art. 2
(Norme transitorie e finali)
1. La commissione regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2005, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare fino alla nomina della nuova commissione secondo quanto previsto al comma 3 ter dello stesso articolo 5 della l.r. 9/2005, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), della presente legge.
2. Fermo restando il limite degli ottantacinque anni di età previsto per lo svolgimento delle funzioni e attività del servizio volontario di vigilanza ecologica, le modifiche apportate all'articolo 2 della l.r. 9/2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge non si applicano alle aspiranti guardie ecologiche volontarie già iscritte ai corsi di formazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Le guardie ecologiche con almeno ottantacinque anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge cessano, a tale data, dall'esercizio delle funzioni e attività di cui alla l.r. 9/2005, con obbligo di restituzione al rispettivo ente organizzatore del tesserino, del distintivo e, se in dotazione, degli altri mezzi e attrezzature personali.
4. Ciascun ente organizzatore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua alle previsioni di cui all'articolo 9 della l.r. 9/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), la propria disciplina della sospensione e cessazione dall'incarico di guardia ecologica volontaria. Decorso il termine di cui al precedente periodo, gli enti organizzatori applicano, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 9/2005, come modificata dalla presente legge.
5. La deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 9/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), e all'articolo 12 della l.r. 9/2005, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere e) ed n), della presente legge, si applicano, in riferimento alla relativa disciplina dei finanziamenti regionali, dall'anno 2021.
7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle disposizioni della l.r. 9/2005 modificate o abrogate dalla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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