Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 4
(Modifiche agli articoli 23 e 136 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis';
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
'1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi.';
c) al comma 7 le parole 'stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010' sono soppresse.
2. La deliberazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 23 della l.r. 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al primo periodo, continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. X/5345 'Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)' e sono fatti salvi i bandi comunali approvati in base a tali criteri.
3. All'articolo 136 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, lettera c), le parole 'il fenomeno dell'usura' sono sostituite dalle seguenti: 'i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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