Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e disposizione finanziaria relativa all’articolo 67 della stessa l.r. 31/2008, come sostituito)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) devono notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.';
b) al comma 3 dell'articolo 10.2 dopo le parole 'provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali' sono inserite le seguenti: 'e valorizzando l'offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero';
c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole 'associazioni di secondo grado' sono inserite le seguenti: ', alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori';
d) al comma 4 dell'articolo 12 dopo le parole 'origine controllata e garantita' sono aggiunte le seguenti: ', nonché i prodotti agroalimentari tradizionali';
e) al comma 2 ter dell'articolo 24 ter dopo la parola 'malghe.' è aggiunto il seguente periodo: 'Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali.';
f) al punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole 'da piani di assestamento generali o particolari' sono sostituite dalle seguenti: 'da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale';
g) al punto 2 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole 'di piani di assestamento generali e particolari' sono sostituite dalle seguenti: 'di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale';
h) al punto 2 della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 la parola 'riequipaggiamento' è sostituita dalla seguente: 'arricchimento';
i) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 34 le parole 'l'istruttoria per' sono soppresse;
j) alla lettera aa bis) del comma 1 dell'articolo 34 le parole 'l'istruttoria per' sono soppresse e le parole 'di cui all'articolo 8 ter' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 159';
k) la lettera aa ter) del comma 1 dell'articolo 34 è soppressa;
l) dopo la lettera aa quater) del comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte le seguenti:
'aa quinquies) l'iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell'elenco regionale;
aa sexies) l'iscrizione degli utilizzatori dell'indicazione facoltativa di qualità 'prodotto di montagna' nell'elenco regionale;
aa septies) l'iscrizione nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.';
m) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:
'a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico;';
n) dopo il comma 7 bis dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'7 bis1. Le somme di cui al comma 7 riscosse dalla Regione sono prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.';
o) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati, anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri; in ogni caso nei 100 metri cubi sono compresi anche eventuali livellamenti del terreno.';
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.';
3) al comma 4 le parole 'nei casi non compresi nei commi 2 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.';
5) alla lettera b) del comma 6 le parole 'in conformità ai commi 2, 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4,';
p) al comma 5 dell'articolo 45 le parole 'e del corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'e dei carabinieri forestali';
q) al comma 1 bis dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto';
r) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 49 le parole 'con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato)' sono sostituite dalle seguenti: 'con i carabinieri forestali';
s) al comma 10 dell'articolo 50 dopo le parole 'consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi' sono inserite le seguenti: ', a quelli realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile';
t) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
'Art. 50 bis
(Arboricoltura da legno e pioppicoltura)
1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura per la valorizzazione produttiva e il miglioramento paesaggistico della pianura e, in particolare:
a) l'utilizzo di cloni di pioppo che, per la loro elevata resistenza a patogeni e parassiti, richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaci;
b) la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura secondo certificazioni relative ai principi della gestione sostenibile.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2022, nei parchi naturali e nelle riserve naturali di cui all'articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983 gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura laddove consentiti dai relativi piani sono finanziati solo se realizzati da aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.';
u) il comma 3 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2035, di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020', in coerenza con le finalità dell'articolo 40, comma 5, con la pianificazione forestale, territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali. A tal fine é individuata una scala di priorità di realizzazione che tiene conto anche dei seguenti elementi:
a) definizione degli interventi finanziabili quali boschi, siepi, filari, aree umide, marcite, aree di regimazione delle acque, rinaturalizzazione del reticolo idrico;
b) mantenimento e valorizzazione della produttività agricola e della sua qualità;
c) ove possibile, coinvolgimento di ERSAF, distretti rurali e consorzi forestali;
d) previsioni delle pianificazioni forestali vigenti;
e) azioni non previste nell'ambito di altre misure di sostegno.';
v) al comma 4 dell'articolo 55 dopo le parole 'di contenimento degli inquinanti' sono inserite le seguenti: 'in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)';
w) al comma 1 dell'articolo 55 bis dopo le parole 'La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici' sono inserite le seguenti: 'valutandone la finalità, incentivando la fruizione attraverso l'inserimento nei percorsi di formazione del comparto, promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con i comuni interessati affinché i plessi scolastici svolgano attività educativa nei boschi didattici';
x) dopo l'articolo 55 bis è inserito il seguente:
'Art. 55-ter
(Sostegno all'impianto di specie utili all'apicoltura e alla fauna selvatica)
1. Nei progetti di forestazione urbana di cui all'articolo 55, nei boschi didattici di cui all'articolo 55-bis e nell'arricchimento arboreo della campagna vengono usate prevalentemente specie arboree e arbustive autoctone utili all'apicoltura e alla fauna selvatica. La Regione favorisce l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo tramite la previsione di misure di sostegno.';
y) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 dopo la parola 'prevalentemente' sono inserite le seguenti: 'le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),';
z) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dai seguenti:
'Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.';
aa) al comma 7 dell'articolo 59 le parole 'al Corpo forestale regionale e dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'ai carabinieri forestali';
bb) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 61 le parole 'dal corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'dai carabinieri forestali';
cc) al comma 12 dell'articolo 61 le parole 'dalla Provincia di Sondrio' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle province, dalla Città metropolitana di Milano';
dd) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'Art. 67
(Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale)
1. La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento.
2. Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020' al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente svolgimento.
3. Il servizio fitosanitario regionale designa i responsabili fitosanitari ufficiali in forma scritta definendo i controlli ufficiali, le altre attività ufficiali e i compiti correlati per cui la designazione è stata fatta. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 33, del regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatori secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 26, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE.
4. La Regione può delegare a ERSAF e alla Fondazione Minoprio determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 29 e 31, comma 1, del regolamento n. 2017/625/UE. La Regione può altresì delegare a persone giuridiche o a persone fisiche individuate tramite procedure ad evidenza pubblica compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 31, comma 1, e agli articoli 30 e 31, comma 2, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il servizio fitosanitario regionale è competente a irrogare le sanzioni previste dalla normativa statale.';
ee) l'articolo 68 è abrogato;
ff) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 69 le parole 'e di lotta obbligatoria' sono sostituite dalle seguenti: ', di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione';
gg) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: 'Annualmente è approvato il relativo piano attuativo con decreto del dirigente competente.';
hh) gli articoli 70, 70 bis, 71, 73 e 74 sono abrogati;
ii) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
'Art. 75
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono adottate le disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevalentemente impiegate per l'esercizio delle funzioni trasferite alla data del 1 febbraio 2020, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale trasferito e delle relative risorse, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile delle risorse per il salario accessorio di ERSAF, al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni.
2. ERSAF cessa di esercitare le funzioni trasferite alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita nella deliberazione di cui al comma 1. Nelle more dell'effettivo trasferimento ERSAF continua a esercitare le funzioni secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 67, comma 2.
3. Il personale con contratto a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.';
jj) dopo l'articolo 75 quater è inserito il seguente Titolo:
'TITOLO VI TER
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 75 quinquies
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura):
a) riconosce l'apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;
b) sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
c) ne promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata 'apicoltura', è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Art. 75 sexies
(Tavolo apistico regionale)
1. Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 75 quinquies, comma 1, è istituito il Tavolo apistico regionale. La Giunta regionale, con proprio atto definisce i criteri per la sua composizione, le modalità di funzionamento e i compiti.';
kk) al comma 1 dell'articolo 112 le parole 'al corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'ai carabinieri forestali';
ll) al comma 2 dell'articolo 127 le parole 'degli agenti del corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'dei carabinieri forestali';
mm) l'articolo 130 septies è sostituito dal seguente:
'Art. 130 septies
(Controllo del potenziale produttivo viticolo)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale;
b) escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).

3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:
a) l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.

4. E' facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda.';
nn) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 147 è inserita la seguente:
'e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie Silurus glanis si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;';
oo) il comma 4 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:
'4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.'.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 67 della l.r. 31/2008, come sostituito dal presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alle conseguenti variazioni di bilancio per l'adeguamento dello stesso, a invarianza di spesa, tenuto conto dei termini previsti dal medesimo articolo 67, comma 2, e dall'articolo 75, comma 1, come sostituito, si provvede con legge di assestamento al bilancio 2020-2022.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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