Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1';
b) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.';
c) al comma 6 dell'articolo 22 dopo le parole 'data di chiusura della caccia' sono aggiunte le seguenti: ', direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC';
d) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.';
e) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole 'avifauna selvatica migratoria' sono aggiunte le seguenti: ', salvo diversa disposizione specifica della Regione,';
f) al comma 5 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione';
g) al comma 8 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.';
h) al comma 18 dell'articolo 25 le parole ', nonché delle zone previste dal comma 7' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l'uso di richiami vivi, allestiti all'interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.';
i) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.';
j) il comma 8 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino.';
k) il comma 8 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione.';
l) al comma 1 bis dell'articolo 35 le parole 'dalla terza domenica di' sono sostituite dalle seguenti: 'dal primo';
m) il comma 4 dell'articolo 35 è abrogato;
n) dopo il comma 1 dell'articolo 40 è inserito il seguente:
'1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.';
o) il comma 11 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;
b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
c) cinghiale: tutto l'anno.';
p) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna';
q) il comma 2 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.';
r) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo.';
s) il comma 4 dell'articolo 45 è abrogato;
t) al comma 5 dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Durante l'esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell'Arma dei carabinieri, devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno.';
u) al comma 4 dell'articolo 51 dopo le parole 'in forma vagante;' sono inserite le seguenti: 'se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno;'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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