Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 13
(Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r. 18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)
1 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera f) del comma 5 è soppressa;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.';
b) dopo il comma 11 dell'articolo 40 bis è aggiunto il seguente:
'11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
c) al comma 2 dell'articolo 40 ter le parole 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis.' sono sostituite dalle seguenti: 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
'5 bis. Gli interventi di recupero degli edifici rurali di cui al presente articolo, riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: 'Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:
'3 bis. L'apposizione della misura di salvaguardia urbanistica di cui al comma 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai vincoli prescritti ai sensi della normativa statale a tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in particolare, alle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004. Resta, in ogni caso, impregiudicata, ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la mobilità per le quali è istituita la misura di salvaguardia di cui al comma 1, l'applicazione dei vincoli e delle previsioni del piano paesaggistico regionale ai sensi della normativa statale di cui al precedente periodo.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(16)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
', nel rispetto delle previsioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)'.
3. All'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali)(17)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dopo le parole 'a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3,' sono aggiunte le seguenti: 'fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione),'.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019)(18)è abrogato.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 26 novembre 2019, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2019, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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