Legge Regionale
9 giugno 2020
, n. 13
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020
(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13
Art. 13
(Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r. 18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)
1 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.';
b) dopo il comma 11 dell'articolo 40 bis è aggiunto il seguente:
'11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
c) al comma 2 dell'articolo 40 ter le parole 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis.' sono sostituite dalle seguenti: 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
'5 bis. Gli interventi di recupero degli edifici rurali di cui al presente articolo, riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: 'Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:
'3 bis. L'apposizione della misura di salvaguardia urbanistica di cui al comma 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai vincoli prescritti ai sensi della normativa statale a tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in particolare, alle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004. Resta, in ogni caso, impregiudicata, ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la mobilità per le quali è istituita la misura di salvaguardia di cui al comma 1, l'applicazione dei vincoli e delle previsioni del piano paesaggistico regionale ai sensi della normativa statale di cui al precedente periodo.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(16)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
', nel rispetto delle previsioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)'.
3. All'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali)(17)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dopo le parole 'a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3,' sono aggiunte le seguenti: 'fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione),'.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019)(18)è abrogato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia