Legge Regionale 8 luglio 2020 , n. 15

Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario

(BURL n. 28 suppl del 10 Luglio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-07-08;15

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) violenza: ogni forma di aggressione all'integrità psico-fisica della persona;
b) operatori dei settori sanitario e sociosanitario: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che svolgono attività lavorativa in ambito sanitario e sociosanitario.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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