Legge Regionale
7 agosto 2020
, n. 18
Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18
Art. 19
(Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(18)è abrogato.
2. Alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12è aggiunto il seguente:
'1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse annualmente stanziate a valere sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
3. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono sostituite dalle seguenti: 'al finanziamento delle maggiori attività istituzionali svolte, e da svolgere, a cura di ARIA s.p.a. in qualità di centrale di committenza, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19'.
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11), come sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', purché attuati nel rispetto dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali e senza modificazione della sagoma o incremento della volumetria legittimamente esistente'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia