Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 19

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19

Art. 4
(Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)
1. La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia e per tali finalità incentiva l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nonché le opere di volontariato a favore della collettività, sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della compartecipazione a tali attività.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione alle sezioni dell'A.N.A. della Lombardia degli interventi previsti dal presente articolo.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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