Legge Regionale
30 settembre 2020
, n. 20
Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo
(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20
Art. 2
(Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2012)
1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:
a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all'articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;(1)
b) laddove l'amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:
2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/1990, fatta salva la conclusione dei lavori entro trenta giorni o entro il diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini e comunque nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.(2)
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della legge 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, da convocare entro trenta giorni dalla relativa indizione, fatto salvo diverso termine di conclusione dei lavori previsto dalla normativa statale, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di:(3)
a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990;
b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), anche in relazione al termine di conclusione della relativa conferenza di servizi decisoria;
c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della legge 241/1990; in tal caso, la prima riunione della conferenza è convocata entro trenta giorni dal termine di cui alla presente lettera.
3. Le determinazioni rese dalle amministrazioni partecipanti alle conferenze oltre la scadenza dei termini perentori di cui ai commi 1 e 2 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto agli articoli 14 bis, comma 4, e 14 ter, comma 7, della legge 241/1990. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi decisorie di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione procedente è comunque tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso, fermo restando il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.
4. È fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della stessa l.r. 9/2001.
5. L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In adeguamento alle misure di semplificazione in materia di conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(4):
a) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dalla legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
b) al comma 4 dopo le parole 'Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e al presente articolo' sono inserite le seguenti: ', nonché ai sensi della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
c) al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando in ogni caso l'applicazione di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo).'.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 3, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia