Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 20

Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20

Art. 3
(Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)
1. Nei casi di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale):
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a quindici giorni;
c) se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di cui alla lettera b) è fissato in novanta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale;(5)
d) l'eventuale riunione in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
e) nell'ipotesi della riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è fissato in trenta giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
f) se l'amministrazione procedente, tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, procede direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, il termine per la convocazione della riunione, previsto dal comma 7 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, è ridotto a venti giorni e i lavori della conferenza si concludono entro trenta giorni dalla prima riunione, ovvero entro sessanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
2. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 1, l'amministrazione procedente è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione dei lavori previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1.
3. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
4. Le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990. Eventuali pareri previsti dagli atti interni delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, se richiesti, non vincolano l'amministrazione procedente ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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