Legge Regionale
30 settembre 2020
, n. 20
Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo
(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20
Art. 12
1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, sono ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. Ai fini delle presenti disposizioni, per procedimenti regionali si intendono i procedimenti con termini definiti da atti amministrativi che si concludono con un provvedimento adottato dalla Regione.(11)
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.(12)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia