Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 1
(Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 9/2020)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 dopo le parole 'In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978' sono inserite le seguenti: 'e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore';
b) il comma 1 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'1. La competenza a irrogare e introitare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita ai comuni nel cui territorio le stesse violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
c) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali'' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021'';
d) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali' sono inserite le seguenti: 'e per quelle comunque accertate sino a tutto il 31 dicembre 2020' e le parole 'per l'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2021';
e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite ai comuni competenti ai sensi del comma 1.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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