Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 6
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 19/2017)
1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'3 bis. In caso di abbattimento per due anni consecutivi di un numero di cinghiali pari ad almeno il novanta per cento dei capi previsti dai piani di prelievo venatorio di selezione, la percentuale di indennizzo di cui al comma 3 è ridotta, per l'anno successivo, al quindici per cento.' .
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 17 luglio 2017, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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