Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 25
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25
Art. 7
(Modifica all'articolo 47 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 47 è inserito il seguente:
'1 ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti).' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia