Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 13
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9)è apportata la seguente modifica:
a) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 bis le parole 'un solo nucleo di valutazione' sono sostituite dalle seguenti: 'non più di due nuclei di valutazione'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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