Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

Art. 18
(Modifiche agli articoli 2 e 10 della l.r. 28/2009)
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'6. La Regione promuove l'attuazione del programma regionale anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). La Regione, anche nelle more dell'approvazione del programma regionale, può incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da individuare secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall'articolo 3, comma 2; le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al presente periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
b) il comma 1 dell'articolo 10è sostituito dal seguente:
'1. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 6, sono disponibili in complessivi euro 1.860.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e previste, rispettivamente, in euro 860.000,00 nel 2021 e in euro 1.000.000,00 nel 2022. Alla spesa per le annualità successive al 2022 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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