Legge Regionale
28 dicembre 2020
, n. 25
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25
Art. 19
(Modifica all'articolo 8 bis della l.r. 6/1989)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 8 bis è aggiunto il seguente:
'5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida di cui al comma 5. I contributi sono assegnati sulla base di criteri che tengono conto della popolazione residente.' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia