Legge Regionale 28 aprile 2021 , n. 5

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) - Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana'

(BURL n. 17 suppl. del 30 Aprile 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-04-28;5

Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente derivanti dalle lettere a), b), c), ed f) del comma 4 dell'articolo 5 bis, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previste in euro 400.000,00 per il 2022, si provvede con le risorse già stanziate per le politiche di sostegno all'artigianato alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalle lettere d) ed e) del comma 4 dell'articolo 5 bis, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previste in euro 1.600.000,00 per il 2022, si provvede tramite incremento per l'esercizio finanziario 2022 di euro 1.600.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione, per medesimo importo ed esercizio finanziario, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
3. Alle spese per gli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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