Legge Regionale 
   19 maggio 2021 
  , n. 7
  
Legge di semplificazione 2021
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6
Art. 19
    (Misure di semplificazione in tema di deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005)
    
      
      
      1.  Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 5 septies dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto al comma 5 octies.';
b)  dopo il comma 5 septies dell'articolo 11 è aggiunto il seguente: 
'5 octies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies siano in contrasto con disposizioni contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 5 septies è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.';
c)  al comma 4 dell'articolo 40 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.'; 
d)  dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente: 
'4 bis. Qualora le previsioni impeditive del recupero edilizio siano contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 4 è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.'.
      
      
      2.  In prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modifiche previste al comma 1 si applicano anche ai titoli abilitativi rilasciati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 septies, della l.r. 12/2005, e alle deliberazioni comunali approvate, ai sensi dell'articolo 40 ter, comma 4, della stessa l.r. 12/2005, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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