Legge Regionale
25 maggio 2021
, n. 8
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8
Art. 2
(Introduzione dell'articolo 77.1 nella l.r. 34/1978)
1. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2)è inserito il seguente:
'Art. 77.1
(Accantonamento al 'Fondo perdite società partecipate')
1. Gli accantonamenti al 'Fondo perdite società partecipate', da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), possono avvenire in sede di rendiconto se la Regione viene a conoscenza di risultati di esercizio negativi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello a cui lo stesso rendiconto si riferisce.'.
(Accantonamento al 'Fondo perdite società partecipate')
1. Gli accantonamenti al 'Fondo perdite società partecipate', da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), possono avvenire in sede di rendiconto se la Regione viene a conoscenza di risultati di esercizio negativi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello a cui lo stesso rendiconto si riferisce.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia